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Normativa pubblico spettacolo, cosa ce da sapere chiedi a Play House Family®

LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, nell’ambito dei principi di autonomia organizzativa, ha per oggetto la disciplina, le procedure, le competenze relative all’esercizio delle funzioni inerenti il rilascio delle autorizzazioni e atti di polizia amministrativa per l’apertura, la modifica dei locali di pubblico spettacolo, intesi come insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi collegati.

Art. 2 – Licenze ed autorizzazioni

1. Senza la licenza prevista negli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. è vietato dare pubblici spettacoli e/o trattenimenti in luoghi aperti al pubblico indetti nell’esercizio di un’attività imprenditoriale.

2. Il rilascio della suddetta licenza è subordinato al rispetto dei requisiti urbanistico-edilizi, di destinazione d’uso, igienico-sanitari e di sicurezza ed al rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico e luminoso.

3. Non può aprirsi un locale di pubblico spettacolo senza una preventiva verifica delle condizioni di sicurezza, prevista ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. . Tale verifica è da considerarsi propedeutica al rilascio della licenza di cui al comma 1.

4. L’agibilità prevista nell’art. 80 suindicato è rilasciata con il parere favorevole definitivo della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

5. Nei casi di locali con capienza pari o inferiore a 200 persone, previsti dall’art. 15 del presente regolamento, l’agibilità del locale si intende acquisita con il rilascio della licenza prevista nel comma 1.

6. Le domande inoltrate ai fini del rilascio delle licenze previste dal comma 1 e 2 del presente articolo si intendono accolte qualora entro 60 giorni dalla presentazione non venga comunicato il diniego, a condizione che sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività.

Art. 3 – Caratteristiche dei locali di pubblico spettacolo

1. Un locale va considerato “pubblico” quando vi si svolge un’ attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, ai sensi degli artt. 2082 e 2083 del c.c. .

2. La licenza prevista nell’art.2 comma 1 del presente regolamento deve essere richiesta anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d’invito, quando, per il numero delle persone invitate, sia da escludere il carattere privato della manifestazione.

Il circolo perde inoltre il carattere “privatistico” quando si accerti, con un giudizio sintetico ed induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro tale da presentare le seguenti circostanze (anche solo qualcuna) :

a) b) c)

accesso indiscriminato e/o con acquisto contestuale della tessera di socio; pubblicizzazione degli spettacoli effettuata in luogo pubblico o aperto al pubblico; struttura del locale dove si svolge l’attività dalla quale si evinca l’esistenza di

caratteristiche proprie dello svolgimento di un’attività palesemente imprenditoriale;

d)

e) f)

rievante numero di persone che accedono al locale del circolo, prendendo come riferimento il criterio previsto per la certificazione antincendio (che prevede una capienza superiore a 100 persone);

numero degli spettacoli e loro periodicità;

assenza di una forma associativa prevista nel D.P.R. 235/2001.

Art. 4 – Tipologia dei locali o luoghi oggetto del presente regolamento

1. Sono considerati locali di pubblico spettacolo ai sensi del presente regolamento le seguenti tipologie di esercizi:

a) teatri

b) cinematografi

c) cinema-teatri

d) auditoriesaleconvegno

e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree

ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli

f) sale da ballo e discoteche

g) teatri tenda

h) circhi

i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi divertimento

j) luoghi all’ aperto, ovvero ubicati in delimitati spazi all’aperto, attrezzati con impianti

appositamente destinati a spettacoli o trattenimenti e con strutture appositeper lo

stazionamento del pubblico.

k) Fiere, mostre ed esposizioni disciplinate dall’art. 115 del T.U.L.P.S. e relativo regolamento

di esecuzione .

2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i locali non previsti al comma 1,

utilizzati occasionalmente per attività di trattenimento e pubblico spettacolo.

3. Per i locali di capienza superiore a 100 persone è necessario il rilascio del certificato di prevenzione incendi, da richiedere al Comando provinciale dei VV.F. contestualmente alla

domanda di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.

Art. 5- attività di spettacolo o intrattenimento in locali o luoghi particolari

1. Nei pubblici esercizi, a prescindere dalla capienza del locale, non occorre la verifica della Commissione ed il rilascio della licenza di agibilità prevista dall’art. 80 del T.U.L.P.S. quando nel locale si svolgono trattenimenti musicali o di arte varia (es. karaoke) allestiti occasionalmente e temporaneamente, dove l’attività principale rimane la somministrazione e lo spettacolo o trattenimento assume un carattere di e non ci sia l’accertamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, fermo restando l’obbligo dell’ottenimento della prescritta autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S..

E’ comunque necessaria la verifica della Commissione quando tali ultime attività si svolgono in sale appositamente allestite, idonee all’espletamento delle esibizioni dell’artista o comunque del trattenimento e all’accoglimento prolungato dei clienti.

2. Nei luoghi all’aperto è necessaria la verifica della Commissione ed il rilascio della licenza ai

sensi dell’art. 80 T.U.L.P.S. solo quando si tratta di luoghi aperti al pubblico, quindi uno spazio delimitato e circoscritto, in cui l’accesso è subordinato o meno a determinate condizioni e vi sia una minima struttura destinata ad accogliere il pubblico . Sono tali i teatri, campi sportivi con tribune etc.;

3. Sono altresì soggette alla verifica di cui sopra e al rilascio della licenza ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S. le manifestazioni fieristiche, le mostre e le esposizioni quando presentano strutture idonee ad accogliere il pubblico e quando sono disciplinate dall’art. 115 del T.U.L.P.S. e 208 del regolamento di esecuzione.

Art. 6– Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l’apertura di un locale, impianto di pubblico spettacolo o trattenimento o nel caso di modifiche sostanziali di essi, deve essere presentata dal richiedente al protocollo comunale almeno 60 giorni prima in 5 copie, di cui la prima in regolare carta da bollo, allegando la documentazione prevista dalla normativa vigente, così come elencato nell’allegato al regolamento interno approvato dalla Commissione ai sensi del presente regolamento.

2. Le attestazioni da parte dei tecnici abilitati devono essere prodotte in originale e non devono essere datate oltre 3 mesi.

3. Nel caso siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, è richiesta una relazione tecnica da parte di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla L. 425/95, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

4. Nel caso di manifestazioni temporanee la documentazione di cui sopra deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell’inizio della manifestazione stessa.

Art.7 - Compiti della Commissione

1. La Commissione di vigilanza ha i seguenti scopi:

a. Esprimere pareri sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo

e trattenimento o di sostanziali modificazione degli esistenti;

b. Verificare le condizioni di solidità-sicurezza-igiene dei locali o impianti, indicando le

misure e le cautele ritenute necessarie sia per l’igiene, sia per la prevenzione degli

infortuni;

c. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi

per il pubblico prescritti per la sicurezza e incolumità;

d. accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene (ai sensi dell’art. 4 d.lgs 8.1.98 n.3),

anche avvalendosi di altro personale tecnico di amministrazioni pubbliche, al fine

dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 L . 18 marzo 1968 n. 337;

e. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i

meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo al Sindaco gli eventuali provvedimenti.

Art. 9 - Composizione della Commissione comunale

La Commissione comunale e’ nominata ogni 3 anni dal Sindaco ed è composta da 6 membri:

􏰀 Sindaco o suo delegato, nel ruolo di presidente

􏰀 Comandante P.M. o suo delegato;

􏰀 Dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o suo

delegato;

􏰀 Dirigente ufficio tecnico o suo delegato;

􏰀 Comandante provinciale VV.F. o suo delegato;

􏰀 Esperto di elettrotecnica.

1. Solo nel caso di esame di locali o luoghi di spettacolo o trattenimento di cui all’art. 4 del presente regolamento che comportano emissioni rumorose rilevanti la Commissione di cui al presente articolo potrà essere integrata con un esperto di acustica ;

2. Nel caso la natura del locale o luogo richieda un accertamento tecnico particolare, la Commissione suindicata potrà essere integrata con un esperto della relativa materia.

In tal caso il costo previsto sarà aumentato proporzionalmente al numero di partecipanti la

Commissione.

3. I membri tecnici previsti dal presente articolo devono essere individuati all’interno

dell’Ente stesso e, solo in mancanza di adeguate professionalità, ricorrendo ad esterni, da individuarsi tra professionisti facenti parte di organismi che trattano la materia specifica o designati dal rispettivo Ordine professionale, tenuto conto della loro specializzazione.

4. Su richiesta degli interessati possono far parte della Commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico Spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra il personale dotato di comprovata qualificazione professionale.

La nomina di tali rappresentanti avviene su designazione dei soggetti interessati.

A tal fine l’ufficio comunale responsabile del procedimento o l’ufficio di coordinamento nel caso sia costituita una Commissione intercomunale, provvedono a richiedere tale nominativo alle organizzazioni di cui al punto precedente.

Nel caso non venga fornito il nominativo entro un termine definito non si provvederà alla nomina del rappresentante.

Il rappresentante di cui sopra è membro eventuale della Commissione, che può essere costituita anche in assenza di tale presenza e le convocazioni della stessa si ritengono valide anche in mancanza del rappresentante come sopra nominato.

5. Per ogni membro necessario devono essere previsti almeno due supplenti.

6. Gli enti, gli organismi indicati quali componenti necessari della Commissione possono indicare ai Comuni una lista di nominativi del personale idoneo a presenziare alle adunanze,

scegliendolo di volta in volta con apposito atto sottoscritto dal Presidente della

Commissione Comunale.

7. L’istituzione della Commissione e la previsione di compenso per gli organi esterni sono

demandati alla Giunta comunale. Eventuali modifiche relative a tale compenso vengono introdotte con determinazione da parte dell’organo competente di ogni Comune e, nel caso di Commissione Intercomunale, previa deliberazione collegiale di tutti i presidenti di Commissione .

Art. 10 – Commissione intercomunale

1. La Commissione di vigilanza può essere costituita tra più Comuni per la gestione unitaria delle procedure e garantire criteri omogenei di valutazione, nonché per un più efficiente rapporto con l’utenza.

Le funzioni di cui all’ art. 7 verranno svolte dalla Commissione come nominata nei singoli

provvedimenti sindacali dei Comuni aderenti .

2. L’istituzione della Commissione in forma intercomunale deve essere approvata con atto di

Giunta e deve essere formalizzata attraverso un protocollo d’intesa tra gli Enti aderenti.

La responsabilità di procedimento è demandata ai singoli Comuni per le pratiche di competenza ed il parere espresso dalla Commissione è volontà esclusiva dei membri che lo sottoscrivono.

Art. 11 - Modalità di verifica e funzionamento della Commissione comunale

1. Il funzionamento della Commissione e le modalità di verifica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dai suoi membri, conformemente a quanto previsto nel presente articolo.

2. La Commissione si riunisce periodicamente, secondo un calendario predefinito:

La data della riunione è stabilita dal competente ufficio comunale e comunicata almeno 5 giorni lavorativi antecedenti alla data di riunione ad ogni componente con ogni mezzo idoneo. Lo stesso ufficio deve trasmettere con congruo anticipo, almeno 30 giorni lavorativi prima della data del previsto svolgimento della manifestazione e comunque non meno di 15 gg. lavorativi antecedenti la data di riunione della Commissione, copia dell’intera pratica all’A.S.L., ai VV.F., all’esperto di elettrotecnica ed eventualmente all’esperto di acustica


Art. 8 - Competenze e funzioni della Commissione comunale (art. 141-bis reg. T.U.L.P.S. )

La Commissione comunale ha una competenza generale riguardo i pareri, le verifiche e gli accertamenti di cui all’art. 1 del presente regolamento, ad esclusione dei casi in cui è previsto l’intervento della Commissione provinciale di cui all’ art. 142 del reg. del T.U.L.P.S.

Art. 9 - Composizione della Commissione comunale

La Commissione comunale e’VV.F., all’esperto di elettrotecnica ed eventualmente all’esperto di acustica per un esame preventivo della stessa.

3. Il parere della Commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di

tutti i componenti.

4. Nel caso la documentazione presentata dall’interessato dovesse essere insufficiente o incompleta e non è possibile esprimere un parere favorevole, la Commissione si riserva di esaminarla nella prima riunione utile prevista da calendario dopo la presentazione di idonea documentazione integrativa, previa specifica richiesta a tal fine da parte dell’interessato.

Il nuovo esame è soggetto a nuovo versamento del costo della verifica, tranne il caso in cui

la stessa Commissione dovesse decidere diversamente.

5. Le risultanze della Commissione sono comunicate al destinatario del provvedimento finale,

che può partecipare all’esame ed alla verifica stessa, anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

6. La verifica dei locali o degli impianti deve avvenire entro 15 giorni dal parere favorevole, salvo diversi accordi con l’interessato.

7. Ad ogni componente della Commissione, che ne abbia diritto, spetta un compenso nella misura stabilito ai sensi dell’art. 9 del presente regolamento .

8. Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di colui che ne richiede l’intervento. L’importo deve essere corrisposto dall’interessato secondo le modalità stabilite dalla Commissione direttamente agli organi o ai tecnici esterni membri di Commissione, prima della verifica della pratica.

Per le ulteriori verifiche che si renderanno necessarie detto importo dovrà essere corrisposto prima dell’effettuazione delle stesse.

Art. 12 – Modalità e funzionamento della Commissione intercomunale

1. Il funzionamento della Commissione, le modalità di verifica, la cadenza delle sedute e la documentazione necessaria per istruire la pratica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dai membri comunali della Commissione, sentiti l’A.S.L. e i VV.F. e approvato dai singoli Comuni aderenti con atto specifico del responsabile del servizio competente.

2. Tale regolamento indica l’ufficio di coordinamento dell’organismo, individuato tra i Comuni aderenti anche a rotazione, che avrà i seguenti compiti :

a)

b) c)

d)

3. La

4. Le

Determinare il calendario delle sedute, sentiti gli altri Comuni e gli enti o organismi partecipanti;

Determinare l’ordine del giorno delle singole sedute ;

Diramare ai Comuni ed agli altri enti o organismi aderenti le circolari, i pareri ed ogni altra indicazione inerente l’oggetto del presente regolamento;

Ogni altro compito concordato ;

sede degli incontri della Commissione sarà stabilita tra i Comuni aderenti.

domande devono essere presentate al Comune di competenza da parte degli interessati

secondo i tempi e le modalità prescritte dal presente regolamento.

L’intera istruttoria è svolta dall’ufficio competente di ogni Comune, che deve verificare la completezza della documentazione e, se del caso, richiedere la necessaria integrazione, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Non potranno essere presentate in sede di Commissione pratiche incomplete o per cui non è dimostrato il pagamento degli oneri relativi alla verifica, che dovrà essere accertato dall’ ufficio comunale competente.

Lo stesso ufficio deve trasmettere con congruo anticipo, almeno 30 giorni lavorativi prima della data del previsto svolgimento della manifestazione e comunque non meno di 15 gg. lavorativi antecedenti la data di riunione della Commissione, copia dell’intera pratica all’A.S.L., ai VV.F., all’esperto di elettrotecnica ed eventualmente all’esperto di acustica per un esame preventivo della stessa. All’ufficio di coordinamento dovrà essere trasmesso l’oggetto della verifica per l’inserimento nell’ordine del giorno della prima riunione utile della Commissione, attestando la regolarità e completezza della pratica ed il pagamento delle spese.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo vale quanto espresso nell’articolo precedente, in quanto compatibile con la disciplina della Commissione intercomunale.

Art. 13- Commissione comunale ristretta

1. Nel caso di visite periodiche di cui all’articolo seguente in locali già dichiarati agibili, la Commissione sarà composta da alcuni membri della Commissione comunale, appositamente delegati: Il rappresentante dell’Amministrazione comunale, il comandante VV.F. o delegato, un medico o altro tecnico delegato dall’A.S.L..

2. La Commissione ristretta verifica che siano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi funzionino regolarmente, suggerendo al dirigente competente i provvedimenti adeguati.

Art. 14- Visite periodiche in locali già dichiarati agibili

1. I locali, gli impianti di pubblico spettacolo e trattenimento giàdichiarati agibili, devono essere sottoposti ogni 5 anni ad una visita periodica da parte di una Commissione comunale ristretta di cui all’articolo precedente, previo accordi con gli organismi partecipanti.

Tale visita è comunque necessaria ogni qualvolta esistano dei dubbi circa la permanenza delle

condizioni di sicurezza .

2. Le visite periodiche vengono attivate autonomamente dal singolo Comune e non soggiacciono

alla disciplina prevista per la Commissione intercomunale, previo accordo con gli altri enti o

organismi aderenti.

3. Nel caso il locale o l’impianto hanno subito delle modifiche sostanziali, deve essere svolta

una nuova verifica della Commissione comunale al completo.

In tal caso la verifica è soggetta alla disciplina prevista per la Commissione intercomunale.

4. Non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Provinciale o Comunale abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a 2 anni.

In tal caso la documentazione presentata dall’interessato deve contenere una dichiarazione del tecnico competente, iscritto all’albo degli ingegneri o geometri, che attesti la rispondenza del locale o dei luoghi rispetto tale requisito.

E’ comunque necessario l’esame della Commissione nel caso la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza

5. Nel caso e) della art. 141 del reg. del T.U.L.P.S. (visite periodiche in locali già agibili):

La Commissione provinciale può delegare il Sindaco o altro rappresentante del comune che provvede ai sensi dell’art. 14 del presente regolamento.

Art. 15- Locali/impianti di capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone:

1. Le verifiche e gli accertamenti previsti dall’art. 7 del presente regolamento, per i locali e gli impianti di capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ferme le disposizioni sanitarie, sono sostituite da una relazione tecnica redatta da un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o geometri che attesti la rispondenza del locale o impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’Interno.

2. Per capienza complessiva si intende l’affollamento massimo consentito secondo quanto previsto dal D.M. 19 agosto 1996 .

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà essere integrata con la documentazione necessaria e dovrà essere presentata in Comune nei termini di cui al presente regolamento.

4. La Commissione comunale di vigilanza, su proposta del Presidente, potrà esaminare il progetto al fine di verificare quanto attestato dal professionista, in particolare relativamente alla rispondenza delle caratteristiche del locale o dell’impianto alla capienza dello stesso stabilita ai sensi del comma 2.

La Commissione potrà anche decidere di effettuare un sopralluogo, quando dall’esame della relazione emergono dubbi circa la sussistenza dei requisiti di sicurezza .

In tal caso sono dovuti i costi della verifica.

Art. 16 - Attività di somministrazione

1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta nei locali di spettacolo è assentibile tramite denuncia di inizio attività qualora, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della legge 287/91, è prevalente l’attività di spettacolo o trattenimento.

La prevalenza si riscontra qualora la superficie del locale dove si svolge lo spettacolo o trattenimento risulta pari o superiore ai 2/3 di quella totale aperta al pubblico, esclusi servizi, corridoi, parcheggi e aree di servizio.

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