ASSISTENZA ATTRAZIONI E CONTROLLI DI LEGGE
FINAL SALE
La sicurezza delle attrazioni costituisce elemento essenziale per chiunque le produca o gestisca. I controlli sulle attrazioni sono effettuati da decenni, e regolati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblcia Sicurezza. Le attrazioni sono soggette al collaudo annuale, da parte di tecnico abilitato, ed alla verifica delle Commissioni di vigilanza sui luoghi di spettacolo, organismi prefettizi o comunali ai quali spetta la vigilanza sugli impianti sportivi e le attività di spettacolo.
Tali controlli, disciplinati dall’ art. 80 del TULPS, che recita “L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.
La composizione delle commissioni di vigilanza è individuata dagli artt. 141 e seguenti del Regolamento di del TULPS, e riguardano in particolare gli aspetti di sicurezza elettrica ai fini delle norme di prevenzione incendi, le vie di esodo e gli aspetti statici delle strutture. Tali controlli vengono effettuati applicando il DM 19/8/1996, recante la «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in G.U. 12 settembre 1996, n. 214.
Le attrazioni più recenti sono realizzate conformemente alla norma tecnica EN13814, che regola la progettazione e realizzazioen delle attrazioni per parchi di divertimento.
Le prescrizioni riguardanti le modalità di esercizio e gli interventi di manutenzione delle singole attrazioni sono indicate nel “Manuale d’uso e manutenzione”, realizzato ai fini della registrazione delle attrazioni.
La normativa italiana prevede che ogni attrazione disponga di documentazione tecnica e sia verificata annualmente da un tecnico abilitato. Da alcuni anni è entrato in vigore il DM 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante», in GU n. 136 del 14/6/2007.
Il decreto introduce la procedura di registrazione delle attrazioni ed assegnazione di un codice identificativo attraverso una procedura che coinvolge le amministrazioni comunali.
Su istanza del richiedente – esercente, produttore o detentore a qualsiasi titolo – corredata da «libretto dell’attività», manuale di uso e manutenzione e fascicolo tecnico, l’Amministrazione comunale, avvalendosi della Commissione comunale, se costituita, o provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo, verifica la congruità della documentazione, effettua un sopralluogo per verificare l’attrazione nelle ordinarie condizioni d’uso, e rilascia un codice identificativo. Il codice verrà riportato su una targhetta metallica ed applicato stabilmente all’attrazione per consentirne l’identificazione.
La procedura di registrazione riguarda le attrazioni nuove, le quali devono attestare la conformità alle norme tecniche in vigore – per le attrazioni la norma EN13814 – ed usate.
Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi della procedura di registrazione:
– Nota sul concetto di “attività esistenti“
– Circolare Ministero Interno del 1° Dicembre 2009
– Decreto ministeriale 23 Dicembre 2010- Differimento dei termini di applicazione al 31\12\2011
– Circolare 11 giugno 2013 sul DM 13 dicembre 2012
Fonte ANESV